(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna  n.
                        79 del 29 marzo 2013) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge  regionale  21  dicembre
2012, n. 21 (Misure per  assicurare  il  governo  territoriale  delle
funzioni  amministrative  secondo  i  principi   di   sussidiarieta',
differenziazione  e  adeguatezza)  dopo  le  parole  «possono  essere
concessi» sono inserite le seguenti:  «contributi  per  le  spese  di
funzionamento,   come   gia'   disciplinati    dall'articolo    7-bis
dell'abrogata legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle
forme associative e altre disposizioni in materia  di  enti  locali),
nonche'». 
  2. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012
le parole «uguale per tutte» sono sostituite con la seguente «per». 
  3. Dopo l'articolo 30 delle legge  regionale  n.  21  del  2012  e'
inserito il seguente articolo: 
  «Art. 30-bis (Norma finanziaria). - 1. Per l'anno 2013, agli  oneri
previsti dagli articoli 23 e 27 si fa fronte con  i  fondi  stanziati
nelle unita' previsionali di base e relativi capitoli afferenti  alle
U.P.B.  1.2.2.1.2010  -  Funzionamento  delle  Comunita'  montane,  e
1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale, della parte spesa del  bilancio
regionale  dell'esercizio  finanziario  2013,  anche  apportando   le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie. A tal  fine  la
Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con  proprio  atto,  nel
rispetto   degli   equilibri   economico-finanziari   del   bilancio,
variazioni compensative alla parte spesa del bilancio, di  competenza
e  di  cassa,  fra  capitoli  appartenenti   alla   medesima   unita'
previsionale di base e fra unita' previsionali  di  base  e  relativi
capitoli,  appartenenti  alla  medesima   classificazione   economica
nonche' all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli  di  spesa
nell'ambito delle unita' previsionali di base  gia'  istituite  o  di
nuove unita' previsionali di base. 
  2. Per gli  esercizi  finanziari  2014  e  successivi,  agli  oneri
derivanti dall'attuazione della presente legge si  fa  fronte  con  i
fondi annualmente stanziati  nelle  unita'  previsionali  di  base  e
relativi capitoli del bilancio regionale o mediante l'istituzione  di
apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli che verranno
dotati della necessaria disponibilita' ai sensi  di  quanto  disposto
dall'articolo 37 della  legge  regionale  15  novembre  2001,  n.  40
(Ordinamento  contabile  della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).».